Mozione presentata in consiglio comunale martedì 25 maggio dai nostri consiglieri Pietro Regazzoni, Roberto Nigriello, Paola Tavola e Nicolò Paindelli e approvata.

OGGETTO: Mozione a sostegno della campagna “Lo stage non è un lavoro” Scarica la mozione qui

PREMESSO CHE:
Ad oggi in Italia esistono due strumenti il cui duplice scopo è la formazione e l’ingresso nel mercato del lavoro: il tirocinio e l’apprendistato. Entrambi prevedono anche una fattispecie indipendente dal conseguimento di un titolo di studio: il tirocinio extracurricolare e l’apprendistato professionalizzante. Il tirocinio extracurriculare si configura come periodo di orientamento e di formazione, svolto in un contesto lavorativo e volto all’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Non si tratta di un rapporto di lavoro e per questo non è regolato da un contratto, ma da una convenzione formativa che non dà accesso ad alcuna delle tutele del lavoro subordinato. È stabilita per legge una retribuzione minima mensile, fissata tuttavia dalle singole regioni (pari a €500 in regione Lombardia). La durata del tirocinio è variabile, come le sue possibilità di rinnovo, ma non può essere inferiore ai 2 mesi e superiore ai 12 mesi. L’apprendistato professionalizzante è una tipologia di apprendistato (detta di 2° livello): si configura come un contratto a tempo indeterminato che per i primi anni contiene in sé sia la componente lavorativa sia la componente formativa. Tale rapporto è rivolto esclusivamente ai giovani dai 18 ai 29 anni. Il contratto, normato dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) per ciascuna categoria, ha durata minima di 6 mesi e massima di 3 anni (5 in caso di professioni artigiane), a conclusione dei quali il datore può liberamente rescindere il contratto; senza questo recesso il contratto si conferma in un normale contratto a tempo indeterminato. Il contratto di apprendistato, come il tirocinio, prevede l’assegnazione di un tutor aziendale ed è corredato di un piano formativo, contenente il numero di ore di formazione da erogare all’apprendista. La formazione si divide in interna, erogata dall’azienda, ed esterna, erogata dalla Regione.

CONSIDERATO CHE:
● Il tirocinio extracurriculare non figura come un contratto di lavoro non garantendo al tirocinante le tutele tipiche di un rapporto di lavoro subordinato.
● L’apprendistato, essendo un regolare contratto di lavoro, presenta tutte le tutele del rapporto di lavoro subordinato sia nello sviluppo ordinario dello stesso (es. orario, ferie e permessi) sia di fronte a situazioni non ordinarie (es. malattia, licenziamento). Inoltre, figura produttivo di effetti previdenziali.
● Nonostante i notevoli incentivi fiscali e contributivi, riconosciuti all’interno della normativa nazionale e regionale, l’utilizzo del rapporto di apprendistato risulta ancora quantitativamente poco rilevante.
● L’ANPAL nel Rapporto di Monitoraggio Nazionale in Materia di Tirocini Extracurriculari, ha messo in evidenza come l’attivazione di nuovi tirocini extracurriculari sia quasi raddoppiata, passando dai 226.846 del 2014 ai 368.295 del 2017, senza però un conseguente aumento del grado di stabilizzazione entro i 6 mesi dalla fine del rapporto, fermo al 25%.
● Nel 2019, solo il 47% dei 355 mila stage extracurricolari attivati riguardava giovani al di sotto dei 25 anni. Il 36% degli stage aveva coinvolto persone tra i 25 e i 34 anni mentre i 58 mila stagisti restanti avevano più di 35 anni – tra questi quasi 10 mila stage sono stati attivati per over 55.

TENUTO CONTO CHE:
● Il gruppo “Lo stagista frust(r)ato”, sostenuto dai Giovani Democratici, partendo da un’indagine che ha raccolto l’esperienza di circa 1200 tirocinanti in tutta Italia, ha lanciato la campagna “Lo stage non è un lavoro”, volta alla riforma della normativa del tirocinio extracurriculare, attraverso l’approvazione del p.d.l. n. 1063, presentata il 6 agosto 2018 su iniziativa dell’onorevole Ungaro, e dell’apprendistato professionalizzante, tramite l’approvazione del p.d.l. n. 2902, presentata il 22 febbraio 2021 su iniziativa dell’onorevole Gribaudo.
● La proposta di legge Ungaro mira a uniformare le tipologie di tirocinio (curriculare ed extracurriculare) in un’unica fattispecie. Nello specifico è previsto che il tirocinio possa essere attivato durante il percorso di studio ed entro 3 mesi dalla sua conclusione, per un massimo di 3 mesi per mansioni manuali e 6 mesi per mansioni di concetto e con il riconoscimento di un’indennità minima mensile su scala nazionale incrementabile su base regionale, pari a 350 euro.
● La proposta di legge Gribaudo è volta alla riforma dell’apprendistato professionalizzante prevedendo, come elementi qualificanti: il miglioramento del processo di attivazione attraverso una sua digitalizzazione; l’inserimento di finestre temporali che permettano di recedere dal rapporto prima del canonico termine dei tre anni; il riconoscimento di un regime di decontribuzione crescente che incentivi la stabilizzazione; l’innalzamento della qualità e della fruibilità della formazione erogata nel percorso; la previsione di clausole di stabilizzazione ausiliarie a quelle previste in alcuni CCNL.
● In data 17 dicembre 2020 è stato approvato dal Consiglio Regionale della Lombardia l’ordine del giorno con oggetto “Contratti apprendistato e tirocini extracurriculari”, presentato dal consigliere Bussolati, impegnando la Giunta regionale a:
– operare nell’ambito del bilancio regionale al fine di promuovere, sostenere ed incentivare maggiormente i contratti di apprendistato;
– attivare un piano di formazione dei tutor;
– prevedere una piattaforma digitale dedicata per snellire e favorire il processo di attivazione per le imprese;
– creare un fondo dedicato alle aziende con un rapporto apprendisti/tirocinanti
– superiore al 75%;
– creare un fondo dedicato alle PMI che scelgono di attivare formazione esterna

TUTTO CIÒ PREMESSO E RITENUTO, SI IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA A:
1- Sostenere la campagna “Lo stage non è lavoro” favorendo, nel limite delle proprie competenze, la conclusione positiva dell’iter legislativo nel quale i due disegni di legge sopra citati sono inseriti.
2- Promuovere, qualora dovessero essere attivati all’interno del Comune, percorsi di tirocinio rivolti esclusivamente a soggetti inseriti in un percorso di studio oppure che abbiano concluso lo stesso da non più di sei mesi.
3- Verificare la possibilità di riconoscere ai soggetti di cui al punto precedente un’indennità minima pari a quella erogata a livello regionale per i tirocini di durata superiore ad un mese (160 ore).
4- Invitare le società controllate e/o partecipate dal Comune di Lecco a considerare, compatibilmente con le loro politiche assunzionali, l’attivazione preferenziale di percorsi di apprendistato, rispetto alla stipula di collaborazioni sotto forma di tirocini extra-curriculari.

Pietro Regazzoni
Roberto Nigriello
Nicolò Paindelli
Paola Tavola